mercoledì 3 novembre 2010

SENTENZE. INAMMISSIBILE TRASFORMARE IL DIBATTITO IN INVETTIVA. DAL SOLE 24 ORE DELL'1/11/2010

Segnalo, pur trattandosi di un caso specifico, ma che mi pare presenti molte analogie e un orientamento giurisprudenziale preciso e sufficientemente consolidato. con quello del quale si sta discutendo in città, un articolo pubblicato dal "Sole 24 Ore" lunedì 1° Novembre 2010 nella rubrica "Giustizia e Sentenze" .
E' evidente che ogni pronunciamento è a sè e che potrebbero essere citati probabilmente altri casi di orientamento opposto. La recente giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa o strumenti equivalenti, come i manifesti, mi pare si stia orientando alla doppia tutela di diritti, quello alla libera espressione che non deve mai venire meno, ma che confligge o può sconfinare sul terreno della diffamazione, sconfinamento che può spettare all'autorità giudiziaria, se interpellata, ritenere che lo sconfinamento sia avvenuto o meno. La materia dunque è complessa ed è molto meno evidente e scontata nella sua interpretazione di quanto alle volte il dibattito politico in città sembra ritenere.mb


DAL SOLE 24 ORE DI LUNEDI' 1/11/2010, un articolo di Selene Pascasi

"La critica politica non può diffamare il professionista
È diffamazione discreditare un professionista, denigrandone la credibilità, anche se lo si fa durante una pubblica assemblea, trattandosi di un soggetto politicamente impegnato. Il diritto di critica politica, infatti, non legittima espressioni lesive della dignità personale e professionale, non sussistendo alcun interesse a che la collettività ne venga messa al corrente. Lo afferma la Corte di cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 37220/10.
Coinvolti nei fatti, un sindaco e un consigliere di maggioranza di un piccolo comune. I politici, nel corso di una pubblica assemblea, avevano portato a conoscenza dei partecipanti la condotta, a loro dire scorretta, tenuta da una donna, consigliere di minoranza e avvocato. Secondo quanto riferito dai due, ella aveva indotto un cittadino, carpendone la buona fede, a sottoscrivere un ricorso amministrativo con cui veniva impugnata una concessione edilizia relativa a un'area verde sita nel centro abitato.
Così facendo, sottolineavano, aveva strumentalizzato la sua professione per fini politici (era noto che l'avvocato fosse attivamente impegnato in un comitato intento a impedire l'urbanizzazione della zona). Di qui la querela per diffamazione. Il tribunale, pur riconoscendo la valenza diffamatoria delle espressioni usate e la consapevolezza di porre in essere una condotta illecita, li assolve entrambi. La sentenza viene confermata anche in appello, dove i giudici considerano l'accaduto come un legittimo esercizio del diritto di critica politica. In fondo, affermano, era interesse della collettività rendersi conto dei mezzi "riprovevoli" usati dal consigliere di opposizione. A motivare l'assoluzione, dunque, il fatto che gli imputati – nel criticare l'agire del legale – avessero rispettato il principio di «continenza formale»: avevano censurato il modo scorretto con cui ella aveva svolto la sua funzione di opposizione «mentre non era stata rivolta censura alcuna sul piano personale o professionale». L'avvocato, però, non si arrende e porta il caso in Cassazione. A suo avviso, non solo erano stati distorti i risultati dell'istruttoria dibattimentale, ma il ragionamento della Corte d'appello era evidentemente contraddittorio. Difatti, non vi sarebbe stata coerenza nel riconoscere valore diffamatorio alle espressioni usate dagli imputati – che avevano pubblicamente denigrato la sua dignità – per poi ritenerle dichiarazioni pertinenti al contesto politico. A suo dire, perciò, sussisteva il reato di diffamazione.
Concorda la Cassazione, che accoglie il ricorso della professionista. Il discorso del primo cittadino e del consigliere – rilevano i giudici di legittimità – conteneva frasi indubbiamente diffamatorie della «dignità e credibilità professionale» dell'avvocato. Non si era trattato, dunque, di una legittima critica politica volta a mettere in luce gli sbagli della minoranza, ma di una vera e propria opera di discredito professionale e personale a danno della ricorrente. I concittadini, al più, avrebbero potuto avere interesse a comprendere le ragioni politiche del contrasto sulla destinazione urbanistica dell'area cittadina, ma non la circostanza «che un avvocato si fosse comportato, o si comportasse, in modo scorretto». Sul punto, la Cassazione si era già pronunciata con sentenza n. 11277/10, dove – con riferimento all'accusa, rivolta a un professionista, di aver redatto un verbale di assemblea non riflettente quanto realmente accaduto – aveva affermato che tale addebito (fatto «ad arte», quindi doloso) integra la diffamazione, vista la capacità di discreditare la reputazione del destinatario, colpito nella sua veste professionale. Nel sostenerlo, i giudici avevano anche ricordato che la libertà di manifestare il proprio pensiero non può legittimare espressioni volutamente offensive, finendo altrimenti per «ledere in maniera non più giustificabile il contrapposto diritto della parte offesa alla propria riservatezza e alla propria reputazione».
Ecco che, tornando al caso concreto, la Cassazione annulla la pronuncia assolutoria. Non è accettabile – si legge in sentenza – che la «contesa politica possa svolgersi sul piano dell'invettiva personale, di modo che per acquisire consensi in danno dei contraddittori a una parte politica sia lecito diffondere in pubblico considerazioni denigratorie di particolari aspetti personali o professionali degli oppositori».

www.ilsole24ore.com/
norme/documenti
La sentenza
della Cassazione
Integra la diffamazione l'utilizzo di frasi o espressioni che ledono la dignità personale e professionale di qualunque soggetto, anche se ciò avviene nel contesto di un dibattito politico. Il diritto di critica politica, infatti, non legittima le espressioni diffamatorie prive
di rilevanza pubblica e finalizzate esclusivamente a gettare
discredito su uno degli oppositori
La dottrina meno recente era perplessa sul fatto che l'offesa all'onore potesse essere arrecata anche agli individui privi della capacità d'intendere e volere (Altavilla, Delitti contro la persona, in Trattato, diretto da Florian, Milano, 1934). L'orientamento oggi prevalente ritiene che persona offesa dalla diffamazione possa essere anche l'incapace o il soggetto marginale (Mantovani, Diritto Penale, p.s, Padova 2005, 191)
L'accusa rivolta a un professionista integra gli estremi dell'ipotesi
di diffamazione nel caso in cui comporti discredito
alla reputazione del destinatario
Cassazione, 11277/2010
È illecito l'esercizio di critica politica non fondato sull'attribuzione
di fatti veri, ma basato semplicemente su interpretazioni soggettive, fonte di discredito per qualcuno
Cassazione, 7419/2009"

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